8/10/2012 – Dr. Joachim Lau[1]
Perché la Germania è obbligata a risarcire i danni dei deportati italiani e delle stragi e a stare in un giudizio dinanzi ad un giudice italiano?
La sentenza della Corte Internazionale emessa in data 3.2.2012 nella causa Germania contro Italia, terzo intervenuto Grecia, 143/08 General List, ha condannato la Repubblica Italiana a rispettare il privilegio dell’immunità giurisdizionale della Repubblica Federale per i gravi crimini a danno dei cittadini italiani di cui lo Stato tedesco si è reso responsabile.[2] )
Tale pronuncia, cui l’Italia deve dare esecuzione in forza dell’articolo 39 della European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes del 29 aprile 1957 mostra i suoi primi effetti. Recentemente la 1. Sezione penale della Corte di Cassazione italiana con riferimento a tale sentenza internazionale ha negato la sua giurisdizione rispetto alla parte civile costituitasi in giudizio penale contro il terzo responsabile, cioè contro la Repubblica Federale [3]), ponendosi volutamente in conflitto con la Sentenza n. 5044/2004 nel caso Ferrini [4]). Non è chiaro se tale cambiamento in forza di una automatica e cieca esecuzione del verdetto dell’Aja sarà riconfermato dalle Sezioni Unite o tramite una relativa legge. Il governo Monti ha infatti varato il disegno di legge n. 5434 alla Camera. Tale progetto mira a riaffermare l’immunità dello stato tedesco dinanzi alle corti italiane per i crimini contro l’umanità della deportazione, del lavoro forzato e delle stragi commessi dal terzo Reich crimini di cui la Germania è responsabile. Il regolamento di questi danni individuali sarebbe esclusivamente rimesso alla discrezionalità della persona che li ha commessi. Intanto lo stato tedesco da 50 anni si è rifiutato e continua tuttora a rifiutarsi di offrire alle vittime ed ai loro familiari un risarcimento e l’accesso alle sue corti. Il governo tedesco pubblicamente dichiara di non essere obbligato ad assumersi una responsabilità giuridica per i suoi gravissimi e riconosciuti illeciti internazionali[5].
Ai cittadini italiani non è nemmeno concesso di godere il diritto al giudice o una parità di trattamento in base al diritto europeo, come recentemente aveva confermato la Corte di Giustizia Europea [6]) .
Il sottoscritto si permette di ricordare che en passant il 3 febbraio 2012 la Corte Internazionale ha negato alle vittime di un grave crimine di guerra e contro l’umanità il diritto di chiedere individualmente un risarcimento dallo stato responsabile, rimandando il tutto alle scelte di politica estera e alle trattative interstatali che, nel caso della deportazione dei cittadini italiani, non hanno prodotto nessun risultato per oltre 60 anni[7].
La risoluzione del conflitto giuridico che la Corte Internazionale propone – al di là di ogni critica giuridica sistematica e dottrinale – potrebbe essere interpretata come un gravissimo attacco al diritto internazionale umanitario, in quanto si pone in profondo dissidio con i recenti strumenti del diritto internazionale umanitario, p.e. con l’articolo 8 comma 2 b XIV dello Statuto di Roma[8].
Bisogna comunque ribadire che la motivazione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5044/2004 nel caso Ferrini non ha perso la sua valenza nemmeno a seguito della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012. Essa trova il suo fondamento nell’ articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché nell’articolo 15 del trattato di Pace di Parigi del 1947, nell’ art 14 del Patto per i diritti civile, nell’ art. 6 della CEDU, nell’ articolo 1 comma 3 della CARTA ONU e nell’art 24 della Costituzione italiana. Soprattutto, bisogna osservare che l’accertamento della prassi internazionale in tema di immunità appare molto criticabile. Anche dopo la decisione dell’Aja le corti nazionali continueranno in sede civile a emettere delle pronunce di condanna a carico degli stati stranieri responsabili di gravi crimini, negando loro ogni privilegio di immunità[9].
Purtroppo nella causa Ferrini e nelle altre cause dinanzi alle corti italiane non sono stati discussi elementi che – a parere del sottoscritto – rappresentano un ulteriore fondamento per la competenza giurisdizionale del giudice italiano e che garantiscono alle vittime, in relazione ai specifici fatti della seconda guerra mondiale, non soltanto il diritto al ristoro ma anche l’accesso ad un giudice che possa determinare il debito dello stato tedesco: L’accordo sui debiti del Reich del 27.2.1953 e il protocollo di Parigi del 23.10.1954. [10]
La questione deve essere discussa nell’ambito del principio generalmente riconosciuto dal diritto internazionale, in relazione alla esplicita o implicita accettazione della giurisdizione di un Tribunale nazionale da parte di un altro Stato [11]), applicabile direttamente dal giudice italiano ex art. 10 della Cost.. Tale principio sussiste in base al diritto consuetudinario internazionale, come risulta dal lavoro della International Law commission , nella “Draft article 8 “ Jurisdiction may be exercised against a State which consents to its exercise” A State may give consent… .. by an express provision in a treaty or an International agreement or in a written contract in respect of one or more types of cases” [12]) La sua sussistenza è dimostrata dall’art. 2 della Convenzione Europea sulla immunità del 1972 di Basilea. Tale principio è stato trasfuso nell’art. 4 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato) che recita “Quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata”. La ILC aveva accertato che sussiste una prassi generale degli Stati secondo la quale la competenza giurisdizionale nei confronti di uno stato straniero può essere esercitata con il suo consenso sia con la sua espressa o implicita rinuncia al privilegio di immunità. [13]
Appare molto strano che dinanzi alla Corte Internazionale né l’Italia né la Germania abbiano voluto discutere una tale rinuncia in relazione ai diritti individuali dei cittadini italiani rispetto all’ articolo 5 , 17 e allegato VIII dell’Accordo di Londra del 1953[14]) per il regolamento dei debiti del Reich, convenzione ratificata e firmata in Italia soltanto nel 1966. Invano si cercano nella motivazione della sentenza del 3.2.2012 le circostanze e i fatti specifici che avevano posto le condizioni di tale trattato internazionale, il quale deve essere visto in collegamento con la restituzione della sovranità alla Germania Federale nel 1954 e l’obbligo della Germania non solamente di risarcire i cittadini italiani per i danni derivanti dalla sua occupazione bellica ma anche l’obbligo di accettare che i suoi beni esteri saranno resi disponibili per misure di pignoramento in funzione di un risarcimento dei creditori stranieri (Deutschlandvertrag Teil 6 Artikel 1 e 3 ) [15]
Il fatto che tale strumento internazionale non sia stato oggetto di approfondita discussione dinanzi alla Corte limita notevolmente la portata e il significato della stessa sentenza ex art. 59 dello Statuto della Corte perché “The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.” . Questo comporta una limitazione dell’ effetto del giudicato limitato ai fatti e diritti della causa che sono menzionati nella sentenza. Un’estrema divergenza tra la realtà storica e giuridica e la motivazione della sentenza internazionale potrebbe costituire un motivo per chiedere ex art 60 dello Statuto un chiarimento alla Corte.
In ogni caso, il giudice nazionale che deve applicare non solo il diritto internazionale consuetudinario ex. art 10 Cost., ma anche gli atti internazionali ratificati in Italia ex art. 87 e 11 Cost. deve valutare se in base a una esplicita o implicita accettazione della giurisdizione italiana da parte della Germania debba essere rigettata l’eccezione di immunità dello Stato tedesco nonostante la sentenza della Corte internazionale.
Andiamo in ordine storico:
Con l’atto finale della Conferenza di Pace di Vienna del 1815 per gli stati europei ex articolo 118 § 15 è diventata vincolante la dichiarazione dell’8 febbraio 1815[16]), , ove si mette al bando la schiavitù in ogni sua forma e si promettono reciprocamente la sua abolizione e il diritto e obbligo delle corti di sorvegliare il divieto:
In seguito alla conferenza sul Congo tenuta a Berlino nel 1884 è stato introdotto in Germania l’articolo 234 del Codice Penale, che vieta la schiavitù [17].
Con la legge introduttiva del codice civile tedesco nel 1896 è stato ammesso (all’art. 12 EGBGB) un rinvio alla legge civile del luogo dell’illecito, e quindi nel caso delle stragi e della deportazione durante la occupazione tedesca anche il giudice tedesco dovrebbe applicare la legge italiana.
Il 1 gennaio 1900 entra in vigore in Germania il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), il Codice civile tedesco che stabilisce la responsabilità civile degli enti privati e pubblici, incluso il fisco nei confronti di terzi per i fatti illeciti e i danni causati dai relativi rappresentanti legali e del patrone per i suoi impiegati , Art, 839 BGB.
Tra il 1907 e il 1910 l’Italia e la Germania firmano e ratificano la Convenzione dell’Aja sugli usi nella guerra terrestre, che obbliga gli stati a risarcire i danni dagli illeciti commessi dalle loro truppe di occupazione e vieta l’uccisione della popolazione civile e il lavoro forzato e inibisce agli stati belligeranti di abolire, annullare o dichiarare non azionabili le pretese dei cittadini appartenenti allo stato nemico (art. 23 H del IV. Protocollo).
Tale diritto durante la seconda guerra mondiale è considerato già diritto internazionale generalmente riconosciuto.
Dopo l’armistizio del 8 settembre 1943 le truppe tedesche catturano e deportano il più possibile civili ed ex militari italiani, dichiarati in seguito civili obbligati al lavoro in Germania nei campi di concentramento, in campi di lavoro e campi di rieducazione ove questi sono tenuti in condizioni di schiavitù, prevalentemente per farli lavorare nell’industria bellica tedesca. Soltanto nei primi tre mesi muoiono circa 50 000 deportati per effetto degli stenti e delle condizioni disumane, in media ogni deportato ha perso 9 kg di peso, secondo una statistica delle SS, – come erano precisi questi signori! – consegnata all’ambasciatore di Mussolini a Berlino. Circa 150.000 non sono tornati a casa e secondo una stima personale del sottoscritto altre circa 150.000 deportati dopo il loro rimpatrio hanno avuto soltanto una vita breve, arrivando al massimo a 40/45 anni.
Dopo la seconda guerra mondiale nel 1947 viene stipulato a Parigi il Trattato di Pace tra gli alleati e l’Italia. La Germania non vi parteciperà. Lo stato italiano rinuncia a favore della Germania per se stesso e per i suoi cittadini a tutte le pretese che derivano dalla seconda guerra mondiale (art. 77 comma 4). La Germania in seguito non ha firmato questo trattato e non lo ha nemmeno convalidato nell’ Articolo 2 comma 2 del Deutschlandvertrag- Überleitungsvertrag del 23.10.1954 – stipulato per porre fine all’occupazione da parte dei tre alleati USA, Gran Bretagna e Francia. La rinuncia unilaterale dell’Italia anche alla luce dell’art 89 del Trattato di Parigi 1947 non ha nessun effetto sul diritto al risarcimento dei cittadini italiani. Anzi, la Repubblica federale tedesca nella sesta parte del Deutschlandvertrag promette di pagare il danno dell’occupazione bellica anche nei confronti dell’Italia in un futuro trattato di pace in cui sarà definito il destino della Germania finora divisa.
Anche gli accordi di Bonn del 1961 non hanno regolato l’indennizzo dei deportati italiani, fatta eccezione per l’assunzione da parte della Repubblica italiana dell’obbligo di firmare e ratificare l’accordo di Londra del 27 febbraio 1953 sui debiti del Reich, firma e ratifica che si sono avute nel 1966.
E’ importante sottolineare che questo accordo tra più stati stipulato a Londra è una convenzione quadro (Rahmenvertrag), che vale per tutti i futuri regolamenti dei debiti del Reich, inclusi i danni derivanti dalla occupazione tedesca (cfr. art. 5 comma 2 e 4 e Allegato VIII dell’accordo di Londra).
L’accordo prevedeva principalmente due modalità di regolare il debito tedesco: sia mediante un regolamento globale – intesa tra lo stato creditore e lo stato debitore – sia mediante una decisione giudiziaria o arbitrale (Art. 3 lett. K+L ).
Lo scopo principale di questo accordo era da un lato di garantire alla Germania ovest il ritorno sui mercati mondiali senza che il patrimonio estero tedesco potesse subire sequestri o espropriazioni per i danni di guerra e i debiti che la Germania aveva contratto prima della guerra e dall’altro lato di assicurare che nonostante la moratoria per i danni di guerra e le proroghe delle scadenze di pagamento i creditori individuali fossero garantiti sia dal diritto internazionale sia dal diritto nazionale che avrebbero alla fine ottenuto soddisfacimento. In considerazione del disastro economico politico e sociale dopo la prima guerra mondiale causato anche dalla pesante riparazione prevista dal trattato di pace di Versailles, e del ruolo strategico della Germania Ovest nell’Europa della “cortina di ferro”, i paesi creditori hanno concesso alla Germania una riduzione notevole di oltre 50 % del suo debito e un programma di pagamento che effettivamente è finito nel 2010.
Invece, la proposta della Repubblica Federale di concordare con gli ex nemici una rinuncia generale a tutti i debiti della guerra e dell’occupazione tedesca anche rispetto ai debiti delle singole persone danneggiate non è stata accolta[18].
Però fu un enorme successo del giovane Abs, futuro direttore della Deutsche Bank (ex membro del partito nazista ed ex dirigente di una impresa che aveva assunta lavoratori coatti) ottenere una moratoria fino alla futura riunificazione tedesca.
Si legge infatti nell’ articolo 5 II dell’accordo di Londra
“L’esame dei crediti, derivanti dalla seconda guerra mondiale, di Stati che furono in guerra contro la Germania o occupati dalla stessa nel corso di tale guerra e degli attinenti (cittadini) di detti Stati verso il Reich e i servizi o le persone agenti per suo conto, compresi il costo dell’occupazione germanica, gli averi in conto di clearing acquistati durante l’occupazione e i crediti verso le Reichskreditkassen, è differito fino al regolamento definitivo del problema delle riparazioni.” (la traduzione è stata presa dal sito del governo svizzero)
L’espressione “regolamento definitivo del problema delle riparazioni” è il sinonimo per la riunificazione nell’ambito di una conferenza di pace con tutti i paesi coinvolti nella seconda guerra mondiale e la definizione territoriale della Germania divisa e territorialmente ridotta alla Repubblica federale tedesca e alla Repubblica democratica tedesca, come si può evincere non solo dalla sesta parte del Deutschlandvertrag del 1954 ma anche dalla lettera del 6.3.1951 del cancelliere Adenauer, lettera che é parte integrale dell’accordo[19].
Nel frattempo però i paesi creditori della conferenza di Londra insistevano che la Repubblica Federale sottoscrivesse l’obbligo di garantire ai loro cittadini di poter usufruire lo standard del diritto vigente in Germania. Tale obbligo si può facilmente capire dal combinato disposto dell’Allegato n. VIII e dell’articolo II dell’accordo di Londra:
“Nessuna disposizione del paragrafo 2 dell’Articolo 5 dell’Accordo sui debiti esterni germanici potrà essere interpretata come lesiva per diritti fissati dalla legislazione vigente nella Repubblica Federale di Germania o previsti da un accordo conchiuso tra la Repubblica Federale Germanica e una o più Parti all’Accordo sui debiti esterni germanici prima della firma di questo ultimo Accordo”
“La Repubblica federale di Germania emanerà le leggi e prenderà le misure amministrative necessarie per l’esecuzione del presente Accordo e dei suoi allegati e modificherà o abrogherà le leggi e le misure amministrative incompatibili con le loro disposizioni.”
Le disposizioni contenute nell’ articolo 5 , nell’art. 2 e l’allegato VIII dell’accordo di Londra affermano comunque che alle persone danneggiate dalla Germania sia in base al diritto interno sia in base al diritto internazionale è stata riconosciuta la facoltà di esercitare azioni individuali in base al diritto tedesco e che la Germania abroga gli specifici ostacoli interni per i creditori esteri. Questo diritto tedesco include il divieto di schiavitù, la garanzia del giusto processo e la responsabilità dello stato tedesco per i suoi impiegati. Va menzionato che la Germania Ovest (RFT), dopo aver assunto il patrimonio del Deutsches Reich (articolo 135 a del Grundgesetz), ha annullato ex lege tutti i debiti del Deutsches Reich, tranne quelli regolati nell’articolo 5 dell’accordo di Londra (vedi articolo 101 dell’Allgemeines Kriegsfolgengesetz) [20].
Negli anni successivi l’accordo di Londra è stato utilizzato dai giudici e dai governi tedeschi per rigettare qualsiasi domanda di risarcimento per il lavoro coatto e per i crimini di guerra commessi dalla Germania, adducendo che le richieste di risarcimento riguarderebbero una questione di “riparazione” che era sospesa fino alla riunificazione, in relazione all’articolo 5 comma 2 e 4 Accordo di Londra [21].
Sotto la pressione internazionale almeno il rifiuto di risarcire le vittime della persecuzione razziale non poteva resistere. E quindi in una decina di accordi bilaterali – per esempio l’accordo di Bonn con l’Italia del 1961 – la Germania con somme di lieve entità si è “acquistata” la rinuncia ad una indennità equa per la popolazione ebraica colpita dalla persecuzione razziale ecc. (le famiglie di un defunto a seguito della deportazione per motivi di razza o ideologia ricevevano in media circa 1500 €).
Dopo la riunificazione la Germania ha cambiato l’interpretazione dei relativi atti e delle relative norme internazionali. Alle richieste degli ex deportati italiani il governo tedesco ha risposto con astuzia che le loro richieste erano già disciplinate negli accordi di Bonn del 1961, benché sapesse bene che durante la conferenza di Londra era stata ampiamente discussa la questione se la Germania avesse il diritto di concludere prima di una conferenza di pace accordi con i singoli stati sulla riparazione dei danni della seconda guerra mondiale. Tale richiesta del signor Abs, capo della delegazione tedesca, era stata seccamente rigettata dalle amministrazioni degli alleati.
Comunque, dopo la riunificazione le domande di risarcimento dei cittadini stranieri (e quindi dei cittadini italiani) formulate in base all’articolo art. 34 del Grundgesetz e art. 5 II e IV dell’accordo di Londra in collegamento con i §§ 823/839 –( 31/89) del BGB, del codice civile tedesco, sono state nettamente rigettate da parte della Germania e la sua giustizia con una argomentazione piuttosto banale ma, alla luce degli eventi storici e normativi, altrettanto illegittima.
La Germania richiedeva come condizione di procedibilità per il riconoscimento della responsabilità civile dello stato tedesco per il danno causato da un suo funzionario o impiegato che sussistesse la reciprocità con lo stato del quale era cittadino la persona offesa, alla luce dell’articolo 7 del Reichbeamtenhaftungsgesetz, legge del 22 maggio 1910 sulla responsabilità civile dei funzionari del Reich. Ciò costituiva così un ostacolo insuperabile alle richiesta delle vittime della ferocia tedesca.
Nessun giudice tedesco o italiano ha mai fatto oggetto della sua cognizione e quindi accertato se tale eccezione tedesca sia in totale contrasto con l’art. II dell’accordo di Londra del 1953, ove è stabilito l’obbligo della Germania di abrogare ovvero far venir meno gli ostacoli amministrativi (anche dell’amministrazione del Ministro degli esteri) e legislativi affinché i cittadini non tedeschi potessero chiedere il riconoscimento del loro danno. Le corti tedeschi non hanno neppure esaminato la circostanza che i crimini di cui si discute sono stati tutti ordinati direttamente dall’Oberkommando della Wehrmacht, cioè da Hitler in persona, e che Hitler in quanto Reichpräsident era la personalizzazione dello Stato e quindi non era un Beamte, un impiegato pubblico al quale soltanto si applicava la disciplina dell’art. 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz.
Avendo la Germania con astuzia applicato “strategicamente” gli accordi internazionali ed escluso così i cittadini italiani da qualunque fondamento giuridico per poter formulare la loro domanda di risarcimento all’interno dell’ordinamento tedesco, bisogna esaminare quali conseguenze derivino da questa circostanza con riguardo alla sussistenza o meno della competenza giurisdizionale italiana e la presunta immunità dello stato tedesco.
Di fronte al continuo e persistente rifiuto dello stato tedesco di riconoscere il suo debito ed offrire un regolamento globale all’Italia per pagare i debiti del REICH e agli inutili tentativi delle vittime della deportazione o delle stragi di ottenere ragione di fronte alla magistratura tedesca, l’unica soluzione per le vittime era quella di chiedere il riconoscimento del loro danno dinanzi al giudice del proprio paese, in conformità con l’articolo 17 dell’accordo di Londra.
Va preliminarmente menzionato che le future modalità di regolamento per determinare la ”riparazione” – se si vuole applicare il concetto che la stessa Germania aveva usato per rigettare le richieste prima della riunificazione – in base agli artt.li 5 II e IV e 17 contenevano la facoltà dei singoli aventi diritto di adire un giudice di uno stato creditore (Gläubigerstaat) o un giudice tedesco per determinare le condizioni di pagamento in mancanza di una proposta di regolamento o una relativa adesione.
Dopodiché la Germania si era impegnata convenzionalmente ad aiutare il creditore straniero tramite i suoi uffici giudiziari e a eseguire le sentenze in Germania.
Art. 17 comma 3.: “Indipendentemente dal fatto che vi sia o no reciprocità tra la Repubblica federale di Germania e lo Stato nel quale la decisione è stata presa, la Repubblica federale di Germania concederà il diritto al creditore, sempreché siano adempiute le condizioni applicabili dei numeri 1 e 4 del presente articolo, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici l’esecuzione delle decisioni giudiziarie o arbitrali definitive, per quanto esse siano state prese:
(i) in uno Stato creditore dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; […]”.
Appare evidente che l’obbligo della Germania in forza dell’Allegato VIII dell’accordo di Londra di garantire in base al diritto tedesco al creditore individuale il diritto di accesso alla giustizia, poi rifiutato prima della riunificazione con il rinvio alla moratoria dell’articolo 5 comma 2 e 4 e dopo con altri pretesti, rende necessario un esame sulla sussistenza della volontà convenzionale di garantire al singolo avente il diritto l’accesso alla giustizia con riferimento all’articolo 3 K e L dell’accordo di Londra ove fu stabilito che il debito germanico sarà determinato “conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, sia mediante intesa tra il creditore e il debitore, sia mediante una decisione giudiziaria o arbitrale ….
Il rifiuto della Germania di aprire in conformità con l’allegato VIII e l’art 17 comma 1 i propri tribunali e di abrogare gli ostacoli normativi interni o di concordare una indennità in via bilaterale o in base alla propria legislazione rende applicabile l’articolo 17 comma 3 dell’accordo Londra tramite l’articolo 5 comma 4 dello stesso accordo perché questo dice che “siffatti debiti [i debiti dell’occupazione bellica: J. L.] possano essere oggetto di un regolamento in virtù di tali convenzioni, saranno applicabili le disposizioni del presente Accordo” [= l’accordo di Londra J.L.]
La ivi prevista facoltà del creditore di scegliere per la sua causa un giudice tedesco o un giudice di uno stato creditore implica necessariamente la competenza giurisdizionale di un tribunale in un stato creditore, p.e. l’Italia. La Germania aveva convenuto la possibilità di offrire ai creditori individuali l’accesso alla giustizia tedesca, rimuovendo gli ostacoli normativi interni o aiutando i creditori stranieri individuali a eseguire le sentenze straniere in Germania.
I trattati internazionali devono essere interpretati ed applicati in buona fede e alla luce del loro obiettivo e scopo ( art 31 del Trattato di Vienna del 23 maggio 1969 ). Il divieto del venire contra proprium factum sussiste anche nel diritto internazionale.
La Germania non può rivendicare la propria immunità per un specifico fatto dinanzi alla giustizia italiana se prima aveva promesso di eseguire le sentenze di questo giudice nel suo paese , o quando in violazione dei trattati internazionali ha impedito agli aventi diritto di far valere il loro credito dinanzi un giudice tedesco.
Lo scopo dell’accordo di Londra era di trovare un sistema di facilitare da un lato per i creditori il recupero i loro crediti, inclusa la garanzia di accedere a un tribunale anche se fosse in uno stato creditore, e dall’altro lato da parte del debitore di dilazionare il suo debito e di avere su tutti i debiti della guerra e della occupazione tedesca una moratoria fino alla riunificazione tedesca.
La Germania è riunita da 22 anni, la moratoria è terminata, l’obbligo della Germania di garantire l’accesso ad un tribunale tedesco per determinare i danni dei singoli creditori è stato per decenni palesemente disatteso.
L’iniziale consenso della Germania di far regolare in futuro il danno della occupazione bellica anche dai giudici di altri stati firmatari rende infondato la sua eccezione di immunità in tutti gli attuali processi che riguardano il risarcimento degli schiavi di Hitler e delle vittime delle stragi della Wehrmacht.
Di fatto secondo l’accordo di Londra dopo la moratoria dell’art. 5 una sentenza di un giudice dello stato di un creditore dovrebbe essere eseguita in Germania dalle autorità tedesche:
“ I tribunali germanici possono rifiutare di riconoscere e di eseguire, conformemente al numero 3 del presente articolo, la decisione di un tribunale estero o di un’istanza arbitrale :…….
- quando il tribunale che ha pronunciato la decisione non era competente oppure la competenza dell’istanza arbitrale che ha preso la decisione non era fondata sul consenso delle parti;
- quando il debitore non ha avuto la possibilità di essere sentito dal tribunale o dall’istanza arbitrale di cui si tratta;
- quando il riconoscimento della decisione sarebbe contrario all’ordine pubblico nella Repubblica federale di Germania. Tuttavia, il fatto che una decisione non è conforme alle disposizioni del presente Accordo o dei suoi allegati non può essere considerato tale da renderne l’esecuzione, entro i limiti del presente Accordo e dei suoi allegati, contraria all’ordine pubblico nel senso del presente numero.” (evidenziato dal sottoscritto)
Il fatto che la Germania si sia obbligata a riconoscere le sentenze emesse dagli stati stranieri creditori, anche se non sono in totale armonia con l’accordo di Londra –ma in realtà per colpa del rifiuto illecito dello stesso debitore di offrire un regolamento – è una espressione chiara di una volontà negoziale nell’ambito di una convenzione internazionale che implica esplicitamente per i specifici fatti il suo precedente consenso e la sua accettazione della giurisdizione di un giudice straniero rispetto al debito derivante dalla deportazione e dalle stragi.
Pertanto la sentenza del 3.2.2012 della Corte Internazionale deve essere disattesa in applicazione dell’art. 59 dello Statuto della Corte Internazionale in quanto non ha esaminato la questione del consenso all’esercizio della giurisdizione del giudice italiano ovvero la rinuncia all’immunità da parte dello stesso stato tedesco.
Talla, il 8 ottobre 2012
J.Lau
[1] Rechtsanwalt/avvocato Dr. Joachim Lau è stato difensore di Ferrini e ha difeso e difende tuttora gli eredi di Ferrini. Ferrini è deceduto nell’16 marzo poche settimane dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja. Cfr. Fn.4.
[2] The Court “– Finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich between 1943 and 1945; (IN FAVOUR: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Greenwood, ) ……..
– Finds that the Italian Republic must, by enacting appropriate legislation, or by resorting to other methods of its choosing, ensure that the decisions of its courts and those of other judicial authorities infringing the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law cease to have effect;( IN FAVOUR: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue; Judge ad hoc Gaja;- AGAINST: Judge Cançado Trindade; ); La sentenza è consultabile al sito:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=60&case=143&code=ai&p3=4
[3] Cassazione 1.sez.pen. 30.5.2012 n.32139.
[4] Il Sig. Luigi Ferrini al momento della cattura, aveva 18 anni, per decenni non aveva parlato dalle sue sfortune, si vergognava. Però dopo la riunificazione mi chiedeva, se non fosse finalmente arrivato il momento in cui la Germania dovrebbe risarcirlo. La sua memoria funzionava perfettamente, le SS lo avevano lasciato senza documenti in un bosco al confine della Cecoslovacchia. E la Germania fino al 2008 aveva negato il libero acceso agli eventuali studiosi o ai semplici privati interessati all’archivio di Aarolsen, per nascondere i luoghi del suo crimine. Alcune settimane prima della sua morte nel marzo 2012 mi disse, “avvocato , mi raccomando , insisti !”
[5] Il governo della Repubblica Federale ha dichiarato prima dell’inizio della pubblica udienza a l’Aja di riconoscere le sofferenze delle vittime del nazismo e di assumersi dinanzi alla storia un debito morale ma che “il diritto internazionale non riconosce diritti individuali di risarcimento contro uno stato in casi di violazione del diritto internazionale umanitario” (Dr. Harald Braun, sottosegretario di stato all´Ministero degli affari esteri, Bundestagsdrucksache nr. 17- 6822 del 18.08.2011)
[6] Ordinanza CGE (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 – causa Curra ed al. contro Repubblica Federale di Germania , C-466/11 .
[7] Vedi sentenza ICJ 3.2.2912 G.L. n. 143 : § 104 In coming to this conclusion, the Court is not unaware that the immunity from jurisdiction of Germany in accordance with international law may preclude judicial redress for the Italian nationals concerned. – It considers however that the claims arising from the treatment of the Italian military internees referred to in paragraph 99, together with other claims of Italian nationals which have allegedly not been settled ⎯ and which formed the basis for the Italian proceedings ⎯ could be the subject of further negotiation involving the two States concerned, with a view to resolving the issue.
[8] Questo recita: “For the purpose of this Statute, ‘war crimes’ means: Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party;”
[9] Vedi: ordinanza della UNITED STATES DISTRICT COURT OF COLUMBIA nella causa JEFFREY PAUL O’BRIEN, et al. against ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN del 28. Marzo 2012 ; Vedi anche : Kyle G. Potvin , Implied Waiver of Sovereign Immunity: http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=it&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPT_deCH408IT409&q=jurisdictional+immunities+of+States+implied+waiver
[10] Deutschlandvertrag : Bundesgesetzblatt II , 31 März 1955 Seite 301 ff. ( Gazzetta Ufficiale della Germania Federale II ,31.3.1955 pagina 301 ss.)
Londoner Schuldenabkommen: http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_946_291_364/a5.html Gov. Svizzero
[11] Vedi art 7 UN Conv. 2004 : “…Uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa: a) mediante accordo internazionale; b) in un contratto scritto; o c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato”
[12] vedi il lavoro della International Law Commission http://untreaty.un.org/cod/jurisdictionalimmunities/index.html
[13] Foreign State Immunity Act ( USA) section 1605 a (1) reads : “a foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the Unieted States or of the States in any case – in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication …”
[14] Il titolo dell’articolo 5 dell’ Accordo di Londra potrebbe creare un dubbio sulla applicabilità della medesima. Tale dubbio è fugato dall’art.38 : “I titoli dati agli articoli dell’Accordo sono intesi esclusivamente ad agevolare i riferimenti e non devono in nessun caso essere considerati come un elemento d’interpretazione dell’Accordo”
I crediti, verso la Germania …….. che furono incorporati nel Reich avanti il 1o settembre 1939 oppure erano gli alleati del Reich il 1o settembre 1939 o dopo questa data e degli attinenti di detti Stati sono trattati conformemente alle disposizioni prese o da prendere nelle convenzioni applicabili, semprechè i crediti risultino da obblighi contratti o da diritti acquisiti tra la data d’incorporazione (o, trattandosi di alleati del Reich, il 1o settembre 1939) e l’8 maggio 1945. Per quanto siffatti debiti possano essere oggetto di un regolamento in virtù di tali convenzioni, saranno applicabili le disposizioni del presente Accordo
e dall’art. 5 comma 4
“Die gegen Deutschland gerichteten Forderungen von Staaten, die …….nach dem 1. September 1939 mit dem Reich verbündet waren, und von Staatsangehörigen dieser Staaten …. aus Verpflichtungen, die zwischen 1. September 1939 und dem 8. Mai 1945 eingegangen worden sind, oder aus Rechten, die in dem genannten Zeitraum erworben worden sind, werden gemäss den Bestimmungen behandelt, die in den einschlägigen Verträgen getroffen worden sind oder noch getroffen werden. Soweit gemäss den Bestimmungen dieser Verträge solche Schulden geregelt werden können, finden die Bestimmungen dieses Abkommens Anwendung. ( evidenziato dal sottoscritto)
Claims against Germany or German nationals by countries which were, before 1 September 1939, incorporated in, or which were, on or after 1 September 1939, allied to, the Reich, and of nationals of such countries, arising out of obligations undertaken or rights acquired between the date of incorporation (or, in the case of countries allied to the Reich, 1 September 1939) and 8 May 1945, shall be dealt with in accordance with the provisions made or to be made in the relevant treaties. To the extent that, under the terms of such treaties, any such debts may be settled, the terms of the present Agreement shall apply.
[15] BGBl II , 1955 Seite 301 ff . GU Federale II 1955 pagina 301 ss.
[16] La dichiarazione di Parigi del 30 maggio 1814 è allegato al trattato di Pace del 1815 di Vienna:
“…En portant cette déclaration à la connaissance de l’Europe, et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d’engager tous les autres gouvernements, et notamment ceux qui en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentiments, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monuments du siècle qui l’a embrassée eet qui l’aura glorieusement terminée ».
[17] l’articolo 9 dal documento finale : «Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s’engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s’en occupent « ( Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1885, Nr. 23, Seite 215 – 246.) vedi anche : Gesetz betr. des Sklavenraubes und – Handels v. 28.7.1895 (RGBl. 425 BGBl III 453-7 )
[18] Ursula Rombeck-Jaschinski, Das Londoner Schuldenabkommen: die Regelung der deutschen Auslandsschulden nach dem Zweiten Weltkrieg, München 2005, p. 7 ff.
[19] Vedi sopra nota n. 11 ) : la traduzione italiana del governo svizzero visitata il 16 ottobre 2012.
[20] Vedi AKG nella versione del 31. Juli 2009 Bundesgesetzblatt , BGBl. I pagina . 2512
[21] Sentenza del Bundesgerichtshofes del 21.giugno 1955 BGHZ 17, pagina 22 ss. N.R.G. I ZR 74/54 .